IL TRIBUNALE Decidendo sull'istanza del difensore dell'imputato diretta ad ottenere la sospensione del procedimento per consentire la presentazione della domanda di condono fiscale e la conseguente estinzione dei reati rubricati in virtu' dell'amnistia di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, resa nuovamente applicabile ad opera della legge 24 marzo 1993, n. 75; Sentito il parere del p.m.; Visti gli atti del procedimento che vede Ballardini Leopoldo imputato dei reati di cui all'art. 4, nn. 5 e 7, della legge n. 516/1982; Rilevato che la richiesta del difensore e' conforme alla prassi giurisprudenziale della Corte di cassazione ed e' invece contrastante con l'interpretazione sempre adottata da questo tribunale, come meglio specificato nell'ordinanza 18 gennaio 1993 nel proc. n. 226/1992, ordinanza che viene allegata agli atti; Ritenuto pertanto che l'interpretazione adottata dalla Corte di cassazione impone al tribunale di riconsiderare la propria giurisprudenza per adeguarla a quella della Cassazione ovvero per eccepirne l'illegittimita' costituzionale; O S S E R V A La legge 24 marzo 1993, n. 75, ha "riaperto" i termini del condono fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, consentendo nuove domande di condono fino al 20 giugno 1993, domande che la giurisprudenza di legittimita' ritiene potenzialmente rilevanti a determinare effetti di estinzione per amnistia ex d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, dei reati tributari sottostanti e ritiene comunque operanti immediatamente nel senso della sospensione obbligatoria dei relativi procedimenti penali pervista dall'art. 68, terzo comma, della legge n. 413/1991 ed attuata dall'art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 23/1992. Alla stregua di tale lettura la legge n. 75/1993 verrebbe a disciplinare, nel senso della loro operativita' anche in funzione dell'estinzione di taluni reati per amnistia, comportamenti futuri ed eventuali (domande di condono e relativi versamenti) successivi all'approvazione ed alla promulgazione della legge stessa. In pratica dunque la legge, comunque letta e comunque intesa, stabilisce che da determinate condotte future (istanze e pagamenti, formalmente rilevanti) derivino anche effetti giuridici tipici e specifici di estinzione di determinati reati per amnistia: trattasi dunque, formalmente e sostanzialmente, di una legge che ha fra i suoi effetti anche quelli estintivi di reati per amnistia. Si osserva, in contrario, che la legge n. 75/1993 detta soltanto una nuova disciplina extra penale del condono fiscale, che lascia tuttavia intatti gli elementi penalistici essenziali della fattispecie estintiva. In verita' la legge n. 75/1993 muta non soltanto i termini per la domanda di condono, da muta anche le misure e le modalita' dei pagamenti connessi: la legge innova pertanto anche in tema di "condizioni" dell'amnistia stessa, dettando nuove "condizioni" che non sono solo cronologiche, ma anche sostanziali. La legge pertanto incide direttamente, innovandole, sulle condotte idonee a determinare effetti di amnistia. Sorge pertanto il problema della legittimita' costituzionale di una legge siffatta, che il Parlamento ha approvato con maggioranza ordinaria, in relazione alla previsione dell'art. 79 della Costituzione nel testo modificato con legge 6 marzo 1992, n. 1, e pertanto anteriormente alla approvazione della legge n. 75/1993. La previsione contenuta nell'art. 79 della Costituzione, di una maggioranza di due terzi per l'approvazione di ogni articolo e per la votazione finale di ogni legge che conceda una amnistia, si fonda, come e' noto, sull'esigenza di contenere la concessione di amnistia nei binari dell'eccezionalita'; d'altronde gia' il Mortati, che fu uno dei padri della Costituzione, insegnava che ogni normativa in tema di amnistia, va intesa ed interpretata, alla luce dell'art. 3 della Costituzione, "in senso restrittivo" "appunto perche' di indole eccezionale". Orbene e' di tutta evidenza che una legge ordinaria, quale e' la legge n. 75/1993, che, direttamente o indirettamente, palesemente o nascostamente, attribuisca a condotte future di imputati- contribuenti, effetti di estinzione dei loro reati per amnistia e cio' faccia mediante il richiamo globale e indifferenziato di disci- pline ormai superate e respinte dalla previsione costituzionale di cui all'art. 79 della Costituzione, si pone in contrasto non manifestamente infondato con la norma stessa. Il contrasto appare evidente anche e soprattutto perche' il nuovo art. 79 impone al legislatore l'obbligo di procedere all'esame, alla valutazione ed alla votazione, dettagliati, di ogni articolo di legge ed al conseguente obbligo di specifica ed espressa approvazione con maggioranza qualificata di ogni singola previsione. Orbene nella spe- cie la legge n. 75/1993 opererebbe addirittura una reviviscenza tacita ed inespressa dell'amnistia di cui al d.P.R. n. 23/1992, senza che nel testo della legge se ne faccia alcun richiamo ne' esplicito ne' implicito: il contrasto con le regole dettate dall'art. 79 della Costituzione emerge dunque, ad avviso di questo tribunale, anche sotto il profilo del loro contenuto in tema di eccezionalita' e di trasparenza ed impone che la relativa questione venga sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.